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SENIGALLIA - Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con la sentenza n. 7818/2026 ha respinto l’appello proposto da Italia Nostra Aps, Gruppo Società e Ambiente e Confluenze Aps contro la sentenza del Tar Marche del 19 maggio 2026, confermando in via definitiva la legittimità dei decreti del Vice Commissario delegato n. 7 del 27 gennaio 2025 e n. 50 del 1° aprile 2025, di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo del nuovo Ponte Garibaldi di Senigallia.
Il Collegio ha definito la causa già nella camera di consiglio del 15 ottobre, fissata per l’esame della sospensiva, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, dichiarando infondati tutti e cinque i gruppi di censure e condannando le appellanti a rifondere le spese del grado alle amministrazioni statali, alla Regione Marche, al Comune di Senigallia e al Comitato "Tra 2 Fiumi".

“Si chiude così – si legge in una nota degli avvocati Sergio Gabrielli e Roberta Alessandrini, Difensori del Comitato "Tra 2 Fiumi, Le Imprese per il Territorio Alluvione 15 Settembre 2022" - un contenzioso alimentato senza sosta: il ricorso al Tar e tre successivi atti di motivi aggiunti; l’istanza cautelare respinta in primo grado; l’appello cautelare al Consiglio di Stato, concluso nel 2025 senza alcuna sospensione degli atti; la sentenza del Tar che ha respinto ogni domanda; infine l’appello, accompagnato da una nuova richiesta di sospensiva. Il Consiglio di Stato non l’ha concessa e ha deciso direttamente il merito.
Le associazioni avevano annunciato il 15 ottobre come un rinvio, ma la causa era stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, ed ora è definita.
La sentenza smonta, una per una, tutte le tesi delle appellanti. La scelta di spostare e innalzare il ponte non è insomma stata imposta in solitudine dal Commissario: è maturata nella conferenza di servizi del 12 dicembre 2024, a partire da una proposta di delocalizzazione avanzata dallo stesso Comune di Senigallia, che ha poi espresso parere favorevole con prescrizioni, senza necessità di un passaggio in consiglio comunale.
La Soprintendenza non ha mai espresso un parere negativo, ma ha dichiarato la propria incompetenza, perché la nuova opera sorge fuori dall’area vincolata del centro storico; per il vincolo sul fiume Misa, l’ordinanza di protezione civile n. 922/2022 consentiva di prescindere dall’autorizzazione paesaggistica.
Non occorrevano né uno studio trasportistico esteso all’intero quadrante urbano né la valutazione ambientale strategica, che riguarda piani e programmi e non singole opere.
Sotto il profilo idraulico, il progetto è assistito dal parere favorevole del Genio civile, e la riperimetrazione del Pai, successiva all’approvazione del progetto esecutivo, non ne intacca la legittimità. Decisivo, infine, il capitolo dei martinetti. Il franco idraulico, chiarisce il Consiglio di Stato, deve essere garantito sempre, con soluzioni statiche e permanenti, e non può dipendere dal funzionamento di un congegno meccanico o dalla tempestività di un intervento umano. Il Collegio fa propria l’osservazione del Tar secondo cui la soluzione invocata dalle associazioni rischierebbe di riprodurre gli effetti devastanti del settembre 2022, aggravati anche dall’ostacolo che il vecchio ponte opponeva alla piena.

Il Comitato "Tra 2 Fiumi – Le Imprese per il Territorio Alluvione 15 Settembre 2022", che riunisce 466 tra imprese, professionisti, esercenti, lavoratori e cittadini di Senigallia, Ostra, Trecastelli, Corinaldo e Barbara colpiti dall’alluvione, è stato in questo processo la voce della comunità alluvionata.
Una presenza tutt’altro che gradita alle ricorrenti, che per l’intero primo grado ne hanno contestato con insistenza l’intervento ad opponendum, negandogli interesse e legittimazione e liquidandolo come irrituale e strumentale.
Ogni eccezione è caduta: il Tar non l’ha accolta già in sede cautelare e, con la sentenza del 19 maggio 2026, ha riconosciuto la piena legittimazione del Comitato, in ragione dell’interesse concreto e attuale dei suoi associati alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione e alla salvaguardia dei ristori.
In appello, le associazioni non hanno neppure riproposto la contestazione. Le ragioni di quella legittimazione le ha scolpite il Tar in un passaggio della sentenza integralmente confermata dal Consiglio di Stato: il Comitato era legittimato a intervenire perché le ricorrenti avevano dedotto censure il cui accoglimento avrebbe determinato, «con la conseguente cessazione dello stato di emergenza, il venire meno di tutti i "ristori" che le imprese e i cittadini facenti parte del Comitato hanno percepito e percepiranno dallo Stato».
Il Tar ha aggiunto che l’eventuale declaratoria di incostituzionalità delle norme di proroga dello stato di emergenza le avrebbe travolte integralmente, sicché gli effetti «non potrebbero verosimilmente essere limitati ai soli provvedimenti di approvazione del progetto del nuovo ponte "Garibaldi"».
È la smentita più netta delle rassicurazioni diffuse dalle associazioni subito dopo la camera di consiglio del 15 ottobre, secondo cui il loro appello avrebbe inciso soltanto sul verbale della conferenza di servizi e sul decreto di approvazione del progetto, e i rimborsi degli alluvionati non sarebbero mai stati toccati. Non era un allarme del Comitato tra 2 Fiumi: lo aveva già accertato un giudice.
Ma la difesa del Comitato non si è limitata a resistere: è stata una difesa attiva e incisiva, presente in ogni fase e in ogni udienza. Atto di intervento e scritti difensivi con plurime eccezioni di inammissibilità e di tardività; opposizione alla domanda cautelare dinanzi al Tar e all’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato; difese puntuali su ciascuno dei tre atti di motivi aggiunti; memoria conclusiva e memoria di replica nel marzo 2026; infine la costituzione nel giudizio d’appello, con difese articolate tanto sulla sospensiva quanto sul merito. Argomenti sviluppati negli scritti del Comitato, dalla tardività delle censure sulla demolizione del vecchio ponte all’iniziativa del Comune nella scelta di delocalizzare l’opera, dalla lettura dell’atto della Soprintendenza come dichiarazione di incompetenza all’interpretazione delle norme tecniche che vietano il ricorso ai martinetti, si ritrovano nelle motivazioni delle due sentenze.
La pronuncia d’appello ne dà atto espressamente, annoverando il Comitato tra le parti che hanno resistito all’appello e alla domanda cautelare, e condannando le appellanti a rifondergli le spese di lite alla pari delle amministrazioni dello Stato, della Regione e del Comune. Un riconoscimento che premia la scelta dei 466 associati di difendere in prima persona il proprio territorio, contro chi per tutto il primo grado ha tentato di estrometterli dal processo.
Già nel comunicato diffuso il 15 ottobre, al termine della camera di consiglio e prima ancora di conoscere la decisione, le associazioni avevano annunciato che, "qualunque sia il giudizio di merito", avrebbero promosso un referendum cittadino sul ponte. Era la dichiarazione anticipata di non voler accettare un esito sfavorevole e il proposito di superarlo per altra via. Quell’esito è arrivato: l’appello è stato respinto in ogni sua parte. E il referendum si rivela per ciò che è: il tentativo di sovvertire con le urne il risultato di un contenzioso che le stesse associazioni hanno promosso e perduto in ogni grado e in ogni fase.
È un tentativo destinato a restare privo di effetti. Con la pronuncia del giudice amministrativo di ultima istanza, la legittimità degli atti di approvazione del progetto è accertata in via definitiva. Una consultazione popolare comunale, che per legge può riguardare soltanto materie di esclusiva competenza locale, non ha alcun potere su atti adottati da un organo commissariale dello Stato nell’esercizio di poteri emergenziali, né può sovrapporsi a un accertamento giurisdizionale definitivo.
Chi si rivolge al giudice accetta di esserne giudicato: l’autorità del giudicato è presidio della certezza del diritto e dell’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, e non si aggira con una scheda elettorale”.

Gli stessi avvocati Sergio Gabrielli e Roberta Alessandrini, difensori del Comitato, affermano: «È una vittoria piena e senza margini di equivoco. Fin dal primo atto abbiamo sostenuto che le censure delle associazioni non reggevano sul piano giuridico né su quello tecnico: oggi il Consiglio di Stato lo certifica motivo per motivo, dopo che il Tar lo aveva già fatto per il ricorso e per ciascuno dei motivi aggiunti. Ci era stato contestato il diritto stesso di stare in giudizio: abbiamo risposto con gli atti, udienza dopo udienza, e i giudici ci hanno dato ragione in ogni sede. Il merito è anzitutto dei 466 associati del Comitato, che hanno scelto di metterci la faccia e di difendere in giudizio la sicurezza del loro territorio. Chi aveva annunciato in anticipo un referendum per neutralizzare un’eventuale sconfitta deve ora prendere atto che le sentenze si rispettano: il giudicato non si mette ai voti. Ora la parola passa ai cantieri. Senigallia attende il suo ponte da troppo tempo, e chi ha vissuto l’alluvione ha diritto di vederlo realizzato senza ulteriori ritardi».

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