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ANCONA. Il dissesto di Banca delle Marche non sarebbe stato il risultato di condotte dolose o di una gestione fraudolenta, ma la conseguenza diretta della crisi economico-finanziaria globale esplosa tra il 2008 e il 2012, che ha colpito in modo particolarmente duro il settore immobiliare, ambito nel quale operava gran parte delle imprese clienti dell’istituto. È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza di assoluzione emesse dalla Corte d’Appello di Ancona, depositate in questi giorni, che spiegano le ragioni della decisione pronunciata il 30 giugno scorso nei confronti dell’ex direttore generale Massimo Bianconi e degli altri cinque imputati, accusati di bancarotta fraudolenta.
Le motivazioni, racchiuse in 202 pagine, chiariscono come non sia configurabile il fallimento di Banca Marche per effetto di operazioni dolose, abusi di gestione o violazioni consapevoli dei doveri di legge. Secondo i giudici, l’erosione del patrimonio rientra nelle dinamiche fisiologiche dell’attività d’impresa, mentre le operazioni finanziarie contestate rappresentavano solo una parte, e non prevalente, della gestione complessiva dell’istituto, senza aver inciso in modo determinante sulla continuità aziendale fino a condurla prevedibilmente all’insolvenza.
Un passaggio centrale della sentenza riguarda il contesto storico ed economico in cui furono concessi i finanziamenti oggetto del processo. La Corte sottolinea come, al momento dell’erogazione, gli operatori bancari non potessero ragionevolmente prevedere, neppure in una prospettiva di lungo periodo, un danno alle ragioni del ceto creditorio. L’insolvenza si sarebbe concretizzata solo diversi anni dopo, come risultato di una serie di circostanze sopravvenute, tra cui il mutamento dei criteri valutativi, le gestioni succedutesi nel tempo e l’esplosione piena della crisi finanziaria internazionale.
Nelle motivazioni viene inoltre evidenziato come lo stesso Bianconi avesse investito in azioni di Banca Marche, attraverso la moglie, scelta che – secondo i giudici – difficilmente sarebbe stata compiuta qualora avesse anche solo ipotizzato una perdita certa. Analogo comportamento viene attribuito a un altro imputato, Massimo Battistelli, allora responsabile dell’area crediti, che avrebbe investito l’intero Tfr in azioni e obbligazioni dell’istituto.
Un capitolo a parte riguarda la posizione di Medioleasing, società controllata di Banca Marche. La Corte osserva che la partecipata non avrebbe dovuto nemmeno essere coinvolta nel procedimento, dal momento che solo Banca delle Marche è stata dichiarata insolvente con la sentenza del Tribunale del 10 marzo 2016. L’assenza di una dichiarazione di insolvenza per Medioleasing escluderebbe, secondo i giudici, la configurabilità del reato di bancarotta nei suoi confronti.
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